Attività agonistiche e non agonistiche

Norme Generali

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del ASC.

Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

a) Per lattività agonistica: Decreto del 18/2/1982 – “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;

b) Per lattività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 {c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del  D.L. n. 69 del 21/06/2013 {c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.

Visite Mediche

Attività agonistica

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

Attività non agonistica

Attività non agonistica

  • tesserati che svolgono attività sportive regolamentate

E’ sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base {o anche da un medico specializzato i medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico  Sportiva  Italiana  del  CONI)  che  ne  accerti  l’idoneità  alla  pratica  di  attività  sportiva non agonistica.  Ai  fini  del rilascio del certificato medico di idoneità  alla  pratica  sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita  per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno  patologie comportanti un rischio cardiovascolare;

Un  elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

Un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con  periodicità  annuale  per  coloro che, a prescindere  dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti  un aumentato rischio cardiovascolare.

N.B.:  Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive  affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.

  • tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ad esempio:

  • TIR tiro {tiro a segno, tiro a volo)
  • TAR tiro con l’arco
  • BIL biliardo sportivo
  • BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce {navette e combinato)
  • BOW bowling
  • BRI bridge
  • DAM dama
  • SCA scacchi
  • GOL golf
  • PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente  minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:

• AER aeromodellismo

• ATM automodellismo

• AM corsi di attività motoria, in particolare  rivolta alla terza età {es. ginnastica  dolce, posturale, riabilitativa ecc.)

• AUT raduni auto storiche

• BUR burraco e CB Circoli Burraco

• CIN attività sportiva cinotecnica

• GM giochi motori

• LU attività ludica

• MGF minigolf

• MOT raduni moto d’epoca

• TP Giochi e Tradizioni Popolari

• CAM Gruppi di cammino

• BIG bigliardino

• YOG yoga

• tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva {NA)

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate   e   dagli   Enti   di   promozione   sportiva,   anche   per   il   tramite   della   Società   o Associazione sportiva di affiliazione.

Validità del certificato medico di idoneità

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio {essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del ASC) e devono essere in possesso della Società Sportiva  prima del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla  attività  sportiva.  Gli stessi vanno poi conservati per cinque  anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario {o la eventuale esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente  praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con  codice AM {attività motoria) che nella realtà pratica GIN {attività di ginnastica), è comunque tenuto ad avere il certificato previsto per questa ultima attività.

Estensione garanzia infortuni ad infarto e ictus

In via del tutto eccezionale,  le polizze infortuni {in caso di morte di tesserato atleta) del ASC sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco e ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell’attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo. Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.

ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE

Attività Sportive Agonistiche

Sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento della seguente età anagrafica:

Attività Sportiva non Agonistica

Sono considerate non agonistiche le seguenti attività:

(*) L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive federazioni all’interno del CIP {Comitato Italiano Paralimpico)

Uso dei defibrillatori semiautomatici

In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 {pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:

1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;

2.  garantire nel corso delle gare ufficiali la presenza di personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

L omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n.46/97. A cadenza annuale, l’ASL verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE.